Art. 6.
(Funzioni del comitato direttivo).
1. Il comitato direttivo elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, il vice presidente, dandone comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il comitato direttivo delibera l'eventuale indennità di funzione per il presidente ed il vice presidente.
3. Il comitato direttivo nomina, anche scegliendolo tra soggetti esterni al Museo, a maggioranza assoluta dei componenti, il direttore del Museo, con incarico triennale
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rinnovabile e ne stabilisce la relativa indennità di funzione.
4. Il comitato direttivo delibera l'indennità di funzione dei componenti il collegio dei revisori dei conti.
5. Il comitato direttivo approva il bilancio preventivo e consuntivo e sovrintende alla gestione economica ed amministrativa nonché all'attività del Museo.
6. Il comitato direttivo è convocato presso la sede del Museo o in altro luogo stabilito dal comitato stesso, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti o il collegio dei revisori dei conti o il direttore.
7. Le deliberazioni del comitato direttivo sono prese a maggioranza e non sono valide se non sono presenti la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono svolte da uno dei funzionari in servizio presso il Museo, di cui alla tabella A, lettera a), allegata alla presente legge.